
Il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per
una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria
ivi compresa la formazione professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,
finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla
vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta
formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi
sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli
utenti. (art. 64, c. 4)
per ora sono stati emanati i regolamenti relativi a: riorganizzazione rete scolastica DPR 81/09; organici del personale ATA DPR 119/09; riordino Scuola Infanzia e Primo ciclo DPR 89/09; riordino Istituti professionali DPR 87/10; riordino Istituti tecnici DPR 88/10; riordino Licei DPR 89/10.
Riforma del Primo Ciclo di Istruzione
Scuola
dell’Infanzia e primo ciclo
Regolamento
dpr 89/2009
Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e
stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53
del 28 marzo 2003).
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini
che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento. Tale possibilità è,
comunque, subordinata alle seguenti condizioni previste
dall’articolo 2 del Regolamento (dpr
89/2009):
a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti,
dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito
in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le
famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola
fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art.
2,
dpr 89/2009).
Primo ciclo
Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici
consecutivi e obbligatori:
1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.
La scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità;
permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi
espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione
europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi
fondamentali della convivenza civile (Legge 53/2003).
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi
italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31
dicembre. L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30
aprile dell'anno successivo.
L’orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare
in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore,
estendendosi anche fino a 30 ore (se vi è disponibilità di oranico).
In alternativa a tali orari normali, le famiglie, in base alla disponibilità
dei posti e dei servizi attivati, possono chiedere il tempo pieno di 40 ore
settimanali.
A partire dall’anno scolastico 2009-10, gradualmente viene
superata l’organizzazione a moduli e ridotta al massimo la compresenza.
Contestualmente, a cominciare dalle prime classi ad orario normale, viene
introdotto il modello del docente unico di riferimento con orari di
insegnamento prevalente e con compiti di coordinamento.
La scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti
i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola
primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un
esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al secondo ciclo.
L’orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di
primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30 ore. In base alla
disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate
classi a tempo prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività
didattiche e di insegnamenti con obbligo di due-tre rientri pomeridiani.
Su richiesta della maggioranza delle famiglie, il tempo prolungato può
essere esteso a 40 ore.
Approfondimento legislativo
LO sfondo di base:
Riordino Scuola Infanzia e Primo ciclo, Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
Atto di Indirizzo 8 settembre 2009 per la Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo
indicazioni nazionali: nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012 si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2007 (art. 1, c. 3, DPR 89/09); per l'IRC, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010
Scuola dell'Infanzia
età: compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 2, cc. 1-2, DPR 89/09);
orario: 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, c. 5, DPR 89/09).
Scuola Primaria
età: sei anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
insegnate unico: dall'a.s. 2009_2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);
orario settimanale: 24, 27, 30, 40 ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);
valutazione: dall' anno scolastico 2008_2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e 1/bis, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);
adozione libri di testo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).
orario: 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1, DPR 89/09); si veda anche il Decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di Primo Grado
valutazione: dall'anno scolastico 2008_2009, nella scuola secondaria
di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione
assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2
e 3,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2,
DPR 122/09);
Il 5 marzo 2011 è stata pubblicata la C.M. 20 con alcuni chiarimenti sulla validità dell'ano scolastico.
esame conclusivo primo ciclo: espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09). Sulla strutturazione dell'esame si veda la Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;
adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).